Cronaca

Decreto liquidità: attenzione ai cavilli

24 Aprile 2020

Intervista di Luca Cadamuro all’Avvocato Alessandro Filippi

 

A fronte dei recenti e numerosi interventi normativi pensati per fronteggiare la crisi economica derivante dal COVID-19, abbiamo pensato di dedicare uno spazio all’informazione giuridica.
Ci siamo posti alcune domande riguardanti il recente decreto denominato “liquidità” che interessa molto lettori e, in particolare, professionisti e piccoli imprenditori: è davvero tutto oro quello che luccica?

Ci siamo soffermati su argomenti particolarmente interessanti e delicati, cercando di usare un linguaggio semplice e comprensibile per spiegare come siano necessarie molte accortezze prima di approcciarsi al sostegno di cui al decreto.

Ne abbiamo discusso con l’avv. Alessandro Filippi, partner dello studio legale LexHub ed esperto in diritto bancario che si è reso disponibile a fornire queste risposte che condividiamo con voi.

 

 

Laddove venisse concesso un prestito in favore di una società o di un professionista, vi sarebbero dei vincoli di destinazione per queste somme?

Dipende dal canale che viene utilizzato: se la richiesta riguarda i microfinanziamenti garantiti al 100% dallo Stato attraverso il Fondo Centrale di Garanzia (www.fondidigaranzia.it) di cui all’art. 13 del D.l. n. 23 dell’8-04.20 (“decreto liquidità”) non vi sono particolari vincoli.

Se, invece, si utilizza il canale della Sace S.p.a. ma ciò riguarda le medie grandi imprese e/o PMI o partite iva individuali che abbiano già sfruttato il citato Fondo di Garanzia, la risposta è data dall’art 1 del decreto liquidità n. 23 dell’8.04.20 il quale prevede alla lettera n) che “il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. come documentato ed attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria”.

In sostanza in questo secondo caso il finanziamento non ha particolari vincoli se non quelli del sostegno dei costi del personale, o di investimenti o di capitale circolante.

 

Il prestito garantito potrebbe essere impiegato per rinegoziare un prestito già sottoscritto con la banca? Magari per dilazionare o migliorare le condizioni del contratto in essere?

Si, ed è quanto sta succedendo in alcune Banche. Questi istituti si sarebbero resi disponibili a erogare il nuovo finanziamento a patto di un accordo di rinegoziazione di eventuali altri finanziamenti già in essere.

In questo modo, però, le Banche potrebbero usare la garanzia per chiudere i fidi dei clienti ottenendo un diretto vantaggio per sé stesse in quanto, in tal modo, eviteranno di avere crediti deteriorati [cioè crediti potenzialmente irrecuperabili, in tutto o in parte; n.d.r.] e sul nuovo prestito avranno la garanzia statale.

L’utilità di una rinegoziazione del debito, quindi, va considerata contemperando pro e contro in quanto se da una parte si potrebbe ottenere un tasso inferiore, dall’altra si allunga il periodo di restituzione.

Evidente che laddove la nuova finanza sia di entità modesta rispetto al finanziamento pregresso il maggiore vantaggio è indubbiamente della banca.

 

Al netto delle valutazioni di solvibilità, tutti i professionisti hanno astrattamente diritto ad accedere ai prestiti garantiti o è necessario esercitare una professione per la quale sia prevista l’iscrizione a un albo?

Possono accedere ai prestiti garantiti tutti i professionisti con partita iva che autocertificano che la loro attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 con modulo messo a disposizione dal Fondo di Garanzia scaricabile dal sito www.fondidigaranzia.it .

 

Per i prestiti garantiti fino a 25.000,00 €, è necessario che la banca proceda alla valutazione del cd. merito creditizio, allungando i tempi dell’istruttoria?

Per i prestiti fino ai 25mila Euro, essendo danaro pubblico prestato dallo Stato, ogni Banca potrà fare le proprie valutazioni sulla facoltà di concedere o meno il prestito. Non è prevista la valutazione del merito creditizio, tuttavia, chi è stato segnalato come cattivo pagatore o ha posizioni di “sofferenza” in Centrale rischi, difficilmente potrà ottenere il prestito. Inoltre la misura non è pensata per risolvere uno stato di crisi precedente all’emergenza Covid-19 ossia antecedente al 31.01.2020.

 

Cosa accadrebbe se, malauguratamente, non si fosse in grado di far fronte alla restituzione delle somme per prestiti fino a 25.000,00 € nei termini pattuiti? E da 25.000,00 € a 800.000,00 €?

Qualora non si riuscisse a restituire il prestito, la Banca escuterà la Garanzia e lo Stato si surrogherà [si sostituirà; n.d.r.] alla Banca per ottenere il pagamento dal debitore.

La questione però non è di poca importanza: tali crediti [“assistiti” dallo Stato; n.d.r.], come statuito dalla Cassazione n. 2664/19, sono considerati privilegiati rispetto agli altri (chirografari). Ciò significa che se una impresa ha chiesto finanziamenti garantiti dallo Stato e non riuscisse, per difficoltà finanziarie, a restituirli, in caso di fallimento e di violazione della par condicio creditorum [principio del diritto fallimentare in base al quale, al di là di specifici diritti di prelazione previsti dalla normativa, tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del debitore; n.d.r.] di cui all’art. 2741 c.c., potrebbe incorre nel reato di Bancarotta preferenziale di cui all’art. 216 legge fallimentare.

Ricorrere a nuova finanza, insomma, richiede una attenta e preventiva valutazione delle condizioni di equilibrio e di il ritorno alla normalità dell’impresa, con effettiva capacità di rimborso dei debiti proprio per evitare spiacevoli inconvenienti.

Sono dell’idea, ad ogni modo, che servono interventi a fondo perduto per tutte le aziende e professionisti che sono stati costretti a chiudere o si sono visti ridurre le entrate a causa dell’emergenza sanitaria.

Spingere le imprese a fare debito non risolve il problema ma semplicemente lo posticipa in avanti con tutti i rischi del caso perché i debiti dovranno comunque essere onorati.