Accise sull’energia non dovute: è possibile richiederne il rimborso
5 Luglio 2020Numerosi titolari di utenze elettriche non domestiche potrebbero aver pagato in bolletta somme in eccesso e non dovute.
Il pagamento dell’indebito riguarda la cosiddetta addizionale all’accisa, applicata sul prelievo di energia elettrica delle utenze con consumi fino a 200.000 kWh/mese e riguarda i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2011.
In termini quantitativi, l’aliquota in questione, pagata in bolletta dall’utilizzatore finale, variava a livello provinciale con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh. In estrema sintesi, l’esposizione massima per i titolari delle utenze può essere valutata in circa 27.000,00 € per anno.
La questione è stata recentemente affrontata anche da Confindustria, nell’ambito del confronto svoltosi tra Governo e corpi sociali intermedi presso Villa Pamphili. In quest’occasione, l’associazione degli industriali quantificava il totale dell’indebito in circa 3,4 miliari di euro.
Considerando il momento di grande incertezza e di difficoltà economica, abbiamo deciso di dedicare uno spazio al tema, discutendone con l’avv. Alessandro Filippi, membro dell’associazione forense AIGA.
Abbiamo inteso affrontare la questione senza addentrarci nei tecnicismi propri della scienza giuridica, concentrandosi sugli aspetti pratici, avendo a mente lo scopo di questa nuova rubrica: fornire suggerimenti e spunti di riflessione capaci di tradursi in azioni concrete.
- Avvocato, conosciamo molte accise ma quali sono quelle che, in questo caso, ci interessano? E cosa sono le accise?
L’addizionale sull’accisa dell’energia elettrica non è altro che una tassa non dovuta istituita nel 2007 che è stata applicata dai fornitori di energia elettrica sul prelievo di detta energia (fino a kWh 200.000 mensili) per conto dello Stato fino alla data della sua abrogazione il 31 dicembre 2011. L’aliquota, pagata in bolletta, variava a seconda delle Provincie con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh. Tale addizionale provinciale è stata eliminata a far data dal primo dicembre 2012, in quanto in contrasto con il diritto dell’Unione europea.
- In concreto, è possibile chiedere il rimborso di quanto si è pagato in eccesso? Se sì, in base a quale principio giuridico?
Si può chiedere il rimborso perché finalmente due recenti sentenze del 2019 della Cassazione, la n. 27099/19 e la n. 29980/19, hanno statuito l’illegittimità delle imposte (addizionali) provinciali sulle accise dell’energia elettrica applicate sulla fornitura di energia elettrica fino al 31.12.2011. Nel 2012, come detto, sono state abrogate perché contrarie alla disciplina europea. Nello specifico tali addizionali venivano pagate dai titolari di utenze elettriche non domestiche sui consumi fino ai kWh 200.000 mensili.
In sostanza la Cassazione ha stabilito che i soldi versati come addizionale provinciale sulle accise di energia elettrica non sono dovuti e la Pubblica amministrazione non aveva titolo per riscuotere tali somme a mezzo del fornitore di energia elettrica.
Il principio di diritto è il seguente: “L’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui all’art. 6, D.L. n. 511/1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 26/2007, va disapplicata per contrasto, con l’art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze del 5 marzo 2015, Causa C-553/13, e 25 luglio 2018, Causa C-103/17”.
Con la Sentenza n. 27099 del 23 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale siano state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio”.
- Qual è il termine di prescrizione per poter richiedere il rimborso? Quali titolari di utenze potrebbero aver diritto ad ottenere il rimborso? Come si deve avviare il procedimento per la richiesta di rimborso?
Il termine di prescrizione per ottenere il rimborso è di dieci anni dalla data del pagamento. Essendo state dichiarate illegittime le addizionali provinciali sulla fornitura di energia fino al 31.12.2011 si può richiedere (restituzione, n.d.r.) la ripetizione delle somme al fornitore di energia per tutto il 2011 e parte del 2010.
Chi è titolare di una utenza non abitativa potrebbe aver diritto a recuperare decine di migliaia di euro.
Consiglio, quindi, di recuperare tutte le bollette del fornitore di energia del periodo 2010-2011 per verificare a quanto ammonta l’importo pagato indebitamente e inviare subito una lettera raccomandata A.R. o una Pec al fornitore dell’energia del tempo (corrispondente al perdio compreso tra il 2010 e il 2011, n.d.r.) e alla P.A. richiedendo il rimborso così da interrompere la prescrizione.
- Lei parlava di “fornitore di energia”: è a questo soggetto che dovrà essere indirizzata la richiesta di rimborso? E se il riscontro fosse negativo?
La richiesta va fatta all’erogatore del servizio di fornitura di energia (e non all’Agenzia delle dogane, come pure s’era inizialmente ipotizzato, n.d.r.) che, concretamente, riscuoteva tali somme per lo Stato. Se non viene restituito il dovuto fino a quando non ci sarà un intervento legislativo sul punto – se ne era parlato anche ai recenti “Stati Generali” ma con un nulla di fatto – l’utente finale dovrà intentare un contenzioso civile per la ripetizione di indebito nei confronti del fornitore di energia nel termine di dieci anni dalla data di pagamento.
Stante il periodo di crisi economica, tale possibilità costituisce una speranza di non poco conto per tutte quelle aziende che hanno sempre pagato e ora si ritrovano con il diritto di ripetere (di vedersi restituire, n.d.r.) una cospicua somma di danaro. Mi auspico che il Governo risolva quanto prima la questione ma nel frattempo è imprescindibile l’invio di una diffida per interrompere la prescrizione.
Ne abbiamo parlato con l’avv. Alessandro Filippi, partner dello studio legale LexHub di San Donà di Piave, responsabile Formazione Aiga Venezia e delegato Assodata Venezia
Intervista di Luca Cadamuro