Associazioni: cosa sono, come si costituiscono, chi risponde in caso di debiti?
7 Settembre 2020Il mondo delle associazioni è noto a tutti: chiunque abbia svolto attività sportiva o frequento il mondo del volontariato conosce queste realtà, molto diffuse nelle nostre città. Ciò che spesso non viene pienamente percepito, è il regime giuridico che regola tali entità. Pensare ad un’associazione come a un semplice corpo sociale intermedio, potrebbe distogliere lo sguardo dal complesso insieme di norme attualmente vigente in materia di associazionismo.
Data l’imponente quantità di associazioni operanti nei più svariati settori della nostra quotidianità, abbiamo deciso di riservare un piccolo spazio al tema, approfondendo alcuni dei principi che regolano la materia. Abbiamo parlato del tema con l’avv. Chiara Curculescu, avvocato del Foro di Venezia e segretario della sezione AIGA – Venezia
- Avvocato, cosa si intende per associazione, dal punto di vista prettamente giuridico?
Un’associazione, in senso lato, è un ente al quale l’ordinamento attribuisce una soggettività giuridica e che può definirsi come un complesso organizzato di persone e beni rivolto ad uno scopo. Si tratta quindi di una “formazione sociale” tutelata dalla nostra Costituzione che riconosce ad ogni individuo il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge (art. 18 Cost.).
All’interno di questa ampia nozione di associazione che comprende le società, i consorzi e tutte le forme di organizzazioni stabili di più soggetti con uno scopo comune, possono individuarsi diverse categorie di enti c.d. superindividuali e possono operarsi distinte classificazioni in base al criterio adottato. Una delle principali distinzioni è, ad esempio, quella tra persone giuridiche – tra cui rientrano le associazioni riconosciute – ed enti non riconosciuti o privi di personalità giuridica – tra cui rientrano le associazioni non riconosciute.
Semplificando, e con tutte le eccezioni previste dalla legge, consegue l’ulteriore distinzione tra enti che godono di autonomia patrimoniale ed enti in cui, invece, dei debiti contratti in rappresentanza del gruppo rispondono anche i singoli partecipanti.
- Avvocato, quali sono le caratteristiche tipiche delle associazioni?
Abbiamo già evidenziato che quando si parla di associazioni, si parla di gruppi organizzati di persone fisiche che si impegnano a svolgere una determinata attività in comune, conferendo i necessari mezzi patrimoniali per raggiungere lo scopo prefissato.
Il gruppo organizzato che possiamo considerare come associazione presenta le seguenti caratteristiche:
- è un ente senza di scopo di lucro e ciò la distingue dalla società. Si badi: l’attività economica posta in essere dall’associazione è ammissibile e la stessa può senz’alto essere volta alla produzione di utili (cd. lucro oggettivo), ma tali utili non potranno poi essere divisi fra gli associati (cd. lucro soggettivo);
- lo scopo sociale può essere il più vario e non necessariamente economico. Ne sono esempi comuni le associazioni culturali, sportive, politiche;
- predomina l’elemento personale e non quello patrimoniale, a differenza della fondazione;
- si costituisce con un contratto associativo, anche noto come atto costitutivo, formalmente composto da due elementi distinti che sono l’atto costitutivo e lo statuto;
- l’associazione riconosciuta, per la quale è richiesta l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, si distingue dall’associazione non riconosciuta che è priva di personalità giuridica pur configurandosi come autonomo centro di interessi con patrimonio distinto da quello degli associati.
- Avvocato, considerando che la quasi totalità delle associazioni risponde al modello dell’associazione non riconosciuta, quali formalità debbono essere osservate per la costituzione di una tale associazione? È necessario rivolgersi a un notaio?
No, per la costituzione di un’associazione non riconosciuta non è richiesta l’assistenza di un notaio, a differenza di quanto avviene per le associazioni riconosciute per le quali l’ordinamento prescrive la forma dell’atto pubblico quale presupposto per ottenerne il riconoscimento.
Nel caso dell’associazione riconosciuta, la solennità della forma e la presenza di un pubblico ufficiale consentono di garantire un controllo di legalità che serve a dare certezza ed attendibilità ai dati contenuti nell’atto costitutivo dell’associazione, controllo che si rende necessario in quanto dal riconoscimento derivano i benefici conseguenti all’autonomia patrimoniale e alla limitazione di responsabilità dei soci.
Nel caso, invece, si voglia costituire un’associazione non riconosciuta, non è necessario che l’atto costitutivo e lo statuto rivestano una forma particolare: potrebbero astrattamente prodursi in forma orale, ma nella pratica la forma più ricorrente – previo ottenimento del codice fiscale – è quella della scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate. Ciò è infatti indispensabile per svolgere le attività sociali ed ottenere le agevolazioni e i benefici fiscali previste per le associazioni senza scopo di lucro. In questo senso segnaliamo la procedura prevista per la registrazione degli atti privati e quindi con la compilazione del mod. 69.
- Avvocato, abbiamo più volte richiamato la distinzione tra associazione riconosciuta e non riconosciuta. Lei ha già anticipato che nell’associazione riconosciuta – considerata dall’ordinamento come vera e propria persona giuridica – vige il principio di limitazione della responsabilità per i debiti contratti dall’associazione. Ma chi risponde dei debiti dell’associazione non riconosciuta?
Come già anticipato, ciò che principalmente differenzia l’associazione non riconosciuta da quella che ha ottenuto il riconoscimento è l’assenza dell’autonomia patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell’associazione e quello dei singoli associati. Infatti, mancando ogni forma di controllo e pubblicità rispetto alla costituzione dell’associazione non riconosciuta, il legislatore ha prescritto che – a tutela dei terzi che entrano in contatto con l’associazione stessa – per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione rispondano non solo il fondo comune, cioè la dotazione patrimoniale dell’associazione, ma anche “personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
L’assenza di autonomia patrimoniale perfetta nelle associazioni non riconosciute comporta anche il potere dei creditori di azionare il proprio diritto in via solidale. Ciò implica che il creditore potrà azionare il diritto di credito contro chi abbia agito in rappresentanza dell’associazione ma anche contro il fondo comune dell’associazione stessa e tutto ciò anche senza dover rispettare il principio del beneficio della preventiva escussione [con ciò, il debitore che non sia unico obbligato a eseguire una determinata prestazione – come nel caso di specie, in cui è obbligato in solido con il fondo comune dell’associazione per la quale abbia agito in rappresentanza – impone che il creditore, prima di agire esecutivamente nei confronti del debitore, rivolga la propria pretesa verso un altro debitore che sarebbe il fondo comune associativo; n.d.r.].
- Avvocato, molte associazioni, soprattutto nel settore del volontariato, ambiscono all’ottenimento della qualifica di “ONLUS. Facciamo chiarezza: un’associazione è automaticamente anche una ONLUS? Perché parliamo di categorie differenti?
No, non si tratta di un automatismo se non per alcuni casi specifici riguardanti le cd. Onlus di diritto: un’associazione (ma anche un comitato, una fondazione o altri enti) può ottenere la qualifica di ONLUS, acronimo di “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, al ricorrere di determinati requisiti. In primis si annovera il perseguimento del fine sociale solidaristico; ne segue la richiesta all’Agenzia delle Entrate di iscrizione nell’apposita Anagrafe. L’attribuzione della qualifica di ONLUS comporta quindi essenzialmente il riconoscimento di una serie di agevolazioni fiscali, giustificate dalla loro particolare utilità e rilevanza sociale.
È bene tuttavia chiarire che con la riforma del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) è stata riordinata l’intera materia, con l’abrogazione anche di gran parte della normativa riguardante le ONLUS, ed è stato creato un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la previsione di quelli che prenderanno il nome di Enti del Terzo settore (Ets). In attesa dei provvedimenti attuativi, tuttavia, per le ONLUS che non hanno ancora provveduto ad adeguare i propri statuti alla nuova normativa continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali vigenti.
Intervista di Luca Cadamuro